Archive for Febbraio 2008
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Domenica 2 marzo con D. Riondino
Cuba e America Latina
Giovedi 6 marzo Feltrinelli Piazza dei Martiri con G. Minà
Le sfide dei popoli latinoamericani nel 2008
Internazionalismo di Cuba / 4 PANAMA
Il welfare non è un lusso
In particolare, le organizzazioni chiedono:
-
Al Governo nazionale di: prevedere, anche alla luce delle maggiori entrate fiscali, un più forte investimento per il sistema dei servizi sociali del Meridione, correggendo le gravi sperequazioni presenti tra Nord e Sud del Paese e valorizzando il significato del lavoro sociale nei processi di sviluppo.
-
Alla Regione Campania di: destinare più risorse ordinarie e quelle provenienti dai Fondi Strutturali e dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate alla spesa sociale, per affrontare le situazioni più urgenti; innalzare ad almeno 120 euro la spesa sociale pro-capite annua; aggiornare le condizioni economiche delle convenzioni e delle gare d’appalto per l’affidamento dei servizi; adeguare le rette per le comunità di accoglienza; costruire un’anagrafe regionale sulla disabilità e istituire un organo preposto al monitoraggio dei bisogni dei disabili; di coinvolgere in maniera vera il terzo settore nella costruzione dei decreti attuativi della legge regionale 11/2007 sulla dignità sociale.
-
A tutti i comuni della Campania di: evitare qualsiasi taglio alla spesa sociale; in particolare al Comune di Napoli di approvare, in consiglio comunale, la modifica dell’articolo 28, comma 10 del regolamento, per inserire i servizi sociali tra quelli “indispensabili” (di cui all’elenco del decreto legislativo n. 504 del 1992), affinché non siano più sottoposti al meccanismo del cosiddetto cronologico, e sia garantita così una priorità nei pagamenti;
Comitato Il welfare non è un lusso – Napoli
Il welfare non è un lusso
In particolare, le organizzazioni chiedono:
-
Al Governo nazionale di: prevedere, anche alla luce delle maggiori entrate fiscali, un più forte investimento per il sistema dei servizi sociali del Meridione, correggendo le gravi sperequazioni presenti tra Nord e Sud del Paese e valorizzando il significato del lavoro sociale nei processi di sviluppo.
-
Alla Regione Campania di: destinare più risorse ordinarie e quelle provenienti dai Fondi Strutturali e dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate alla spesa sociale, per affrontare le situazioni più urgenti; innalzare ad almeno 120 euro la spesa sociale pro-capite annua; aggiornare le condizioni economiche delle convenzioni e delle gare d’appalto per l’affidamento dei servizi; adeguare le rette per le comunità di accoglienza; costruire un’anagrafe regionale sulla disabilità e istituire un organo preposto al monitoraggio dei bisogni dei disabili; di coinvolgere in maniera vera il terzo settore nella costruzione dei decreti attuativi della legge regionale 11/2007 sulla dignità sociale.
-
A tutti i comuni della Campania di: evitare qualsiasi taglio alla spesa sociale; in particolare al Comune di Napoli di approvare, in consiglio comunale, la modifica dell’articolo 28, comma 10 del regolamento, per inserire i servizi sociali tra quelli “indispensabili” (di cui all’elenco del decreto legislativo n. 504 del 1992), affinché non siano più sottoposti al meccanismo del cosiddetto cronologico, e sia garantita così una priorità nei pagamenti;
Comitato Il welfare non è un lusso – Napoli
Art. 3 dlgs 123/2007 Modifiche dlg 626
(Modifiche al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626)
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’ articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
“3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
le interferenze. Tale documento e’ allegato al contratto
di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell’attivita’ delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”;
b) all’articolo 7, dopo il comma 3-bis e’ aggiunto il seguente:
“3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e
salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti
pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di
subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile,
devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza
del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.”;
c) all’articolo 18, comma 2, il terzo periodo e’ sostituito dal
seguente: “Il rappresentante di cui al precedente periodo e’ di norma
eletto dai lavoratori”;
d) all’articolo 18, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
“4-bis. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali,
territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di
contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su
tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalita’ di attuazione del presente comma.”;
e) all’articolo 19, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. Il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare al rappresentante per
la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all’articolo 4, commi 2 e 3,
nonche’ del registro degli infortuni sul lavoro di cui all’articolo
4, comma 5, lettera o).”;
f) all’articolo i9, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
“5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori,
di cui all’articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le
attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le
unita’ produttive del territorio o del comparto di rispettiva
competenza”.
Art.36-bis del DL 223/2006 “Decreto Bersani”
Art. 36-bis. – (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro). – 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia.
2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
3. Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L’articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
“10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa”.
7. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124″.
8. Le agevolazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”.
10. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: “Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione” sono inserite le seguenti: “, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,”.
11. Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l’anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni”.
Sicurezza sul lavoro: in dirittura d’arrivo il nuovo Testo Unico
di Rossella Calabrese*
L’arte sociale figlia di un “dio minore”
Cultura e welfare
Uno degli indicatori più importanti per misurare la qualità della vita e della convivenza sociale di una città è la Cultura prodotta e rappresentata nelle sue diverse articolazioni.
Roma, su questo terreno, ha sviluppato – grazie anche alle scelte e alle iniziative della nostra Amministrazione – un’offerta diversificata e plurale che gode di largo consenso tra i cittadini, come ci confermano le indagini di gradimento effettuate dai diversi Istituti di Ricerca.
La Cultura dunque, come elemento qualificante di prevenzione, integrazione e socializzazione, ha in questi anni volto lo sguardo anche alle fragilità delle persone mettendo in campo – attraverso associazioni, singoli, gruppi di lavoro – risposte concrete alle varie forme in cui il disagio si manifesta.
L’Arte Sociale con fatica, tanta, ma con tenacia, è entrata nel tessuto culturale della città.
La produzione, che è frutto di una scelta valoriale e progettuale, è stata il fattore che ne ha determinato la sperimentazione prima e i risultati dopo.
La Commissione Cultura – nelle mappature che ha avviato in quest’anno e mezzo (Musica, Teatro, Arti Visive, Danza) – ha avuto l’opportunità di monitorare, seppure parzialmente essendo la suddetta mappatura “fatta in casa”, ovvero con scarse risorse e su base volontaria, una ricchezza fatta di impegno ideale e motivata da un’idea che l’Arte e la Cultura possono prevenire e dare risposte al disagio e alle marginalità delle persone in carne e ossa.
Un lavoro prezioso per la nostra Comunità che, nella scala del sistema culturale e sociale della città, è figlia di un “dio minore”.
Quante fatiche e peregrinazioni per trovare uno spazio, per mettere su un’attività di ricerca e sperimentazione, per avere risposte dalle istituzioni, per rompere i muri del silenzio nella comunicazione e nel sistema socio-sanitario.
Eppure i risultati ottenuti, il recupero e il reinserimento parlano anche il linguaggio economico che incide sul Sistema Sanitario e sulla qualità della vita sia dei singoli soggetti che delle famiglie.
E se parliamo di prevenzione valutiamo quanta importanza ha, sulla coesione sociale e sulla vita delle persone, il “benessere da palcoscenico” delle tante nostre concittadine/i che praticano il teatro amatoriale, la musica per diletto, la danza e il ballo, le arti visive e così via.
E’ un lavoro, questo, “non commerciabile, non esportabile, non riproducibile” in quanto è mirato alla prevenzione, al recupero e al reinserimento delle singole individualità anche spesso se si esprime in forma collettiva.
La qualità e la capacità del risultato artistico ottenuto diventa il metro di riferimento del risultato sullo stato di benessere raggiunto.
Un gruppo di lavoro è stato costituito, nei mesi scorsi, presso la Commissione Cultura, che ha visto la partecipazione di Associazioni, esperti ed artisti dei vari settori che intervengono nell’Arte Sociale.
Su quanto sopra la Commissione Cultura, concordando con il gruppo di lavoro, propone di promuovere due giornate, in uno spazio importante (vedi nostri Teatri e strutture), dove saranno presentate le attività più rilevanti.
Per presentazione s’intendono – oltre agli eventuali spettacoli, saggi e performance – dimostrazioni di lavoro, workshop, incontri con gli artisti che conducono i diversi progetti.
In queste due giornate sarebbe utile prevedere un incontro/convegno con attori, musicisti e studiosi per esaminare questi temi.
Un incontro/convegno che istituisca un tavolo di lavoro per dare continuità alla ricerca e alla sperimentazione anche in collaborazione con le Università.
Continuità che si dovrà assicurare, anche, attraverso rappresentazioni ed eventi, programmati nei luoghi e nel tempo, che diano il senso e il segno di aver recuperato al sistema culturale della città il “dio minore”.
L’arte sociale figlia di un “dio minore”
Vi invio il documento conclusivo del Gruppo di lavoro Cultura e Welfare
del Comune di Roma diramato da Saverio Galeota che credo sia
responsabile di una commissione consiliare di Roma e quindi parte in causa .
Oltre a qualche intonazione apologetica, mi sembra che contenga qualche
spunto interessante.
E se ne facessimo oggetto di un cantiere o comunque di una iniziativa?
Nino Lisi
Una cava per piscina
lavorano il Wwf e la Federico II). Ma soprattutto nel futuro di Chiaiano ci sono corsi d’acqua balneabili e percorribili in canoa, passeggiate mozzafiato su
costoni tufacei e centinaia di pannelli fotovoltaici vivaci come un elemento di arredo urbano per parco pubblico: più che di un sogno si tratta di un pro-
getto finito con tanto di business-plan per il «Recupero ambientale e riuso produttivo della cava in Cupa Vrito a Chiaiano», firmato dal Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale della Federico II.
In estrema sintesi, l’opera da 37 milioni e mezzo di euro recupera la cava realizzando una centrale fotovoltaica verticale su una parete che finisce in ac-
qua, davanti ad un’arena da 1000 posti con vasta scena in legno affacciata sul bacino artificiale e destinata allo svolgimento di eventi spettacolari ed agli
sport acquatici. Attorno all’anello d’acqua: una banchina per le imbarcazioni, chioschi e ombrelloni. Nell’anello superiore della cava: un bar-ristorante panoramico per 300 persone e una piazza panoramica servita da un lungo percorso porticato in quota. Un progetto costato 10 anni di studi e ricerche finanziati dalle Attività Produttive della Regione e oggi «in stadio avan-
zato», spiega il presidente dell’Ente Parco, l’architetto Agostino Di Lorenzo (già dirigente del Servizio Aree Protette Metropolitane e Agricoltura Urbana della Regione) ma che lo stoccaggio di ecoballe nelle cave ventilato in questi ultimi giorni d’emergenza rifiuti manderebbe definitivamente all’aria. Di Lorenzo, fermo nella convinzione che «in nome dell’emergenza rifiuti non si può compromettere il futuro della città e dell’area metropolitana e quindi mai come ora occorre lucidità nelle scelte amministrative», si appella alle norme attuative del Piano Regolatore Generale, che all’articolo 1 comprendono, congiuntamente
nella visione dell’identità territoriale, l’istituzione del Parco delle Colline di Napoli e la riqualificazione del centro storico, individuati quale principale obiettivo della programmazione urbanistica (ed è probabilmente la prima volta
che un Prg assegna pari valore strategico non disgiunto alle aree agricoleambientali ed aquelle storico-artistiche. Testualmente: «La variante persegue.. la tutela e il ripristino dell’integrità fisica e dell’identità culturale del
territorio mediante il recupero della città storica e la valorizzazione del territorio di interesse ambientale e paesistico, anche promuovendo la costituzione dei parchi regionali delle colline di Napoli e della valle del Sebeto, la
ripresa dell’agricoltura urbana e periurbana; la tutela e l’incremento del patrimonio arboreo» e «la riconversione delle aree dismesse, per formare nuovi insediamenti per la produzione di beni e servizi, integrati con le residenze,
anche pubbliche, e per ottenere un’ampia dotazione di verde, a scala urbana e territoriale», ndr).
Noi abbiamo pensato ad un bacino d’acqua artificiale di 30 mila metri quadri che servirà anche da regimentazione idraulica di tutto l’alveo e ad una grande centrale fotovoltaica da 2,4 megawatt, che conferirebbe un’autonomia economica al parco. Successivamente, la realizzazione di un insieme di masserie in rete, che possono offrire ospitalità diffusa, vendita diretta dei prodotti
in fattoria, realizzare una filiera corta in ambito urbano per ortofrutta, completerebbe il quadro di un grande attrattore metropolitano, tra industria del tempo e ruralità urbana». Nella sola città di Napoli si contano
1150 aziende agricole a conduzione familiare. Il parco delle colline si estende per 11.750 etari, un quinto del territorio cittadino.
Chiaiano è famosa per le sue ciliegie croccanti, la qualità Recca, che gli architetti della Federico II, ispirati alla migliore Land Art, vorrebbero celebrare raffigurandole sulla spianata di pannelli fotovoltaici a strapiombo sul
bacino d’acqua artificiale. La cava, che è un detrattore ambientale,
scrivono gli esperti universitari (diretti da De Crescenzo e Mariniello)
non potrebbe mai essere recuperata allo stato originario ma diventa in questo modo luogo di produzione di energia sostenibile e lo specchio d’acqua,
già attrattore turistico, aumenterebbe la produzione di energia dell’impianto del 30%.
Per la realizzazione, la normativa del Parco coerentemente col Prg prevede convenzioni pubblico-privato. «E noi abbiamo avviato una convenzione con un
proprietario, la Zara Estrazioni Tufo Srl, e l’Università di Architettura
— spiega Di Lorenzo — con un primo impegno finanziario degli assessori Cozzolino, Cundari, Di Lello e De Luca per 2 milioni di euro per l’avvio delle
attività di competenza del Parco». Sulle cave però bussa l’emergenza rifiuti: «Sono stato informato dalla Municipalità della presenza, nelle cave, di tecnici
del Commissariato straordinario impegnati con misurazioni e indagini. Ebbene nella malaugurata ipotesi che si dovesse pensare all’utilizzo delle cave per lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura si comprometterebbero 12 anni di programmazione». Il compost, invece, «è diverso — continua Di Lorenzo
—. L’ipotesi di progetto redatta dal Wwf nazionale per un piccolo impianto di compostaggio per produrre fertilizzante è di due anni fa, è stata accolta dall’Asìa e dal Comune di Napoli.
L’impianto sorgerebbe vicino alle cave e servirebbe per prime le campagne di Chaiano, terreni agricoli “stanchi”. Non ci interessa, invece, la ricomposizione delle cave, dove vediamo una grande spiaggia ad 800 metri dalla metropolitana collinare, soggetto principale della riqualificazione dell’area Nord. La spazzatura, insomma, qui proprio non ci sta — conclude Di Lorenzo — tanto più che le cave di Chiaiano hanno già intercettato falde acquifere superficiali.
Vorrei invitare il sindaco, Bassolino e gli assessori a dire la loro: Napoli dovrà vivere anche dopo l’emergenza, occorre un momento di lucidità collettiva anche nel dramma. Non distruggiamo quanto di buono abbiamo. Compromettere il parco regionale della città è una follia».
del Noe hanno scoperto sversamenti abusivi di residui chimici nei pressi del cimitero e non ricordo quali sostanze fossero ma la fascia di pericolosità era quella del cromo, dell’arsenico, mercurio, cadmio e piombo. La cava è stata sequestrata ed è stato imposto al proprietario la bonifica, che è stata fatta. All’epoca ero presidente della circoscrizione di Chiaiano. Occultarono i prodotti chimici sotto un riempimento di terreno. Ad ogni modo, quando e se riempiremo d’acqua la cava di Cupa Vrito sarà esaminata dall’Arpac come impone la normativa vigente. E dati questi precedenti, a maggior ragione occorrerebbe scongiurare ogni ipotesi di stoccaggio nelle cave e fare presto col recupero a beneficio dell’intera area metropolitana».
L’arte sociale figlia di un “dio minore”
Vi invio il documento conclusivo del Gruppo di lavoro Cultura e Welfare
del Comune di Roma diramato da Saverio Galeota che credo sia
responsabile di una commissione consiliare di Roma e quindi parte in causa .
Oltre a qualche intonazione apologetica, mi sembra che contenga qualche
spunto interessante.
E se ne facessimo oggetto di un cantiere o comunque di una iniziativa?
Nino Lisi
